L'Editto di Rotari: una finestra sulla vita e sul diritto dei Longobardi
Leggi, consuetudini e aneddoti dei Longobardi
Re Rotari in un manoscritto del Codex legum Longobardorum dell'XI secolo - Wikimedia
L’Editto di Rotari, redatto nel 643, è una raccolta di norme che riflettono il diritto consuetudinario longobardo, rappresentando una preziosa testimonianza per comprendere la società, la mentalità e persino la lingua del popolo longobardo. L'editto si colloca in un'epoca in cui i Longobardi erano in una fase di transizione culturale e religiosa: divisi tra arianesimo e cattolicesimo, mantenevano ancora alcune tracce di paganesimo, come il culto della “noce di Benevento” consacrata a Odino.
Alcuni articoli dell’editto colpiscono per la loro specificità. L’art. 16, ad esempio, stabilisce che chiunque trovasse un cadavere in campagna o lungo un fiume e lo derubasse, nascondendo poi il corpo, doveva risarcire i parenti della vittima con 80 soldi. È plausibile che una tale norma fosse stata introdotta proprio per rispondere a casi realmente accaduti. L’art. 26 invece stabilisce che chiunque oltraggi una donna o una fanciulla libera debba pagare una multa di 900 soldi, cifra identica a quella prevista per un omicidio (art. 14); tuttavia, l’indennizzo era destinato non alla vittima, ma al re e al tutore della donna, il cosiddetto mundio. Le sanzioni variavano sensibilmente in base alla classe sociale e al sesso, oltre che alla gravità del danno subito.
Vi sono anche articoli con un vero e proprio tariffario per le ferite, specificando i risarcimenti per ogni osso rotto e includendo dettagli persino per occhi cavati o nasi tagliati. Questo fa emergere un’immagine di una società in cui la violenza era parte integrante della vita quotidiana.
Curiosa è la norma del launegildo prevista nell’art. 175: i Longobardi non concepivano il dono come noi, e ogni regalo doveva essere compensato con una contropartita. L’art. 315, invece, parla addirittura di cervi addomesticati! Particolarmente interessante è l’art. 326: in caso di attacco da parte di un animale domestico, l’offeso non aveva diritto alla vendetta privata (faida) ma solo a un risarcimento, poiché “la colpa è di un essere irragionevole, non di un uomo consapevole”. L'art. 336, infine, classifica l’aborto provocato su una schiava allo stesso livello di altre offese rivolte ad animali domestici come vacche e cavalle.
Gianluigi Barni, I Longobardi in Italia, Milano, DeAgostini, 1974, pp. 393-444.
15/07/2026